AGEVOLAZIONI RIVOLTE AI CLIENTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24 AGOSTO 2016 – 26/30 OTTOBRE 2016 – 18 GENNAIO 2017
A. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito la sospensione dei pagamenti delle fatture per tutti i clienti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
• SOGGETTI BENEFICIARI
La sospensione dei termini di pagamenti si applica alle utenze:
- attive, alla data del 24 agosto 2016, nei comuni elencati nell’All. 1 al D.L. 189/2016;
- attive, alla data del 26 ottobre 2016, nei comuni elencati nell’All. 2 al D.L. 189/2016 (sono esclusi i comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto);
- attive, alla data del 18 gennaio 2017, nei comuni elencati nell’All. 2bis D.L. 189/2016;
- site nelle strutture abitative di emergenza (SAE) o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) o nelle aree di accoglienza temporanea o negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione;
- site in altri comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e già attive al momento del terremoto, purché il cliente dimostri, con apposita perizia, il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici;
- site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e già attive al momento del terremoto, purché il cliente dichiari l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda (dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti;
- site in altri comuni, purché il cliente dimostri con apposita perizia asseverata, che l’abitazione in cui detiene la residenza, a causa degli eventi sismici, abbia subito gravi danni e pertanto sia divenuta parzialmente o totalmente inagibile;
- le utenze e le fornitore temporanee ad uso abitativo (p.e. roulotte e camper con esclusione degli attrazionisti viaggianti), purché il cliente dimostri con apposita perizia asseverata, che l’abitazione in cui detiene la residenza, a causa degli eventi sismici, abbia subito gravi danni e pertanto sia divenuta parzialmente o totalmente inagibile;
- localizzate in una zona rossa istituita mediante apposita ordinanza sindacale, emessa dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2 bis D. L. 189/2016.
• PERIODO DI SOSPENSIONE
La sospensione dei pagamenti è automatica per i primi 6 mesi decorrenti dall’evento sismico interessato.
Il suddetto periodo di sospensione dei termini di pagamento, tuttavia – a seguito delle modifiche apportate dalla Del. ARERA 587/2018/R/com alla Del. ARERA 810/2016/R/com - è stato prorogato:
- al 1 gennaio 2020, i) per le utenze site nelle strutture abitative di emergenza (SAE) o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) o nelle aree di accoglienza temporanea o negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione e ii) per i soggetti che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda (autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) con trasmissione agli enti competenti; per questi soggetti la sospensione dei pagamenti, decorsi i 6 mesi, è effettuata su richiesta dello stesso soggetto interessato;
- al 31 dicembre 2020, per i soggetti titolari di utenze localizzate in una zona rossa; per questi soggetti la sospensione dei pagamenti è automatica.
La sospensione dei pagamenti riguarda anche i) le fatture emesse ma non ancora scadute alla data dell’evento sismico interessato; ii) i costi relativi a prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione, contributi di allacciamento delle forniture.
Il periodo di sospensione riguarda anche le eventuali sospensioni per morosità (ai sensi della Del. 258/2015/R/com – TIMOE e Del. ARG/gas 99/11 - TIMG) anche nel caso in cui la morosità si sia verificata in data anteriore alla data dell’evento sismico. Una volta decorso il periodo di sospensione, a partire dalla data di emissione della fattura unica, è possibile applicare nuovamente la procedura di costituzione in mora dei clienti, attraverso l’invio al cliente dell’apposita comunicazione.
Nota: non è previsto il rimborso o la restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della L. 55/2018.
• CANONE RAI
Per i clienti domestici residenti nelle zone del cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2bis D. Lgs. 189/2016, per i quali è previsto l’addebito in fattura del Canone RAI, la L. 55/2018 ha previsto la sospensione del versamento del canone fino al 31 dicembre 2020; il versamento pertanto avverrà senza applicazioni di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1 gennaio 2021.
B. AGEVOLAZIONI
• TIPO DI AGEVOLAZIONI
Energia elettrica
Le agevolazioni previste per le utenze di energia elettrica domestiche riguardano la non applicazione:
- delle componenti tariffarie relative ai costi per il servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica valide per l’anno 2016;
- delle componenti tariffarie relative ai costi per l’erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica valida dal 1 gennaio 2017;
- delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (componenti tariffarie A) e le ulteriori componenti (componenti tariffarie UC);
- per le utenze localizzate in una zona rossa, è previsto che il costo di qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno sia pari a zero.
È applica invece la componente di dispacciamento (DispBT).
Le agevolazioni previste per le utenze di energia elettrica non domestiche riguardano la non applicazione:
- della componente tariffaria a copertura dei costi di trasmissione;
- delle componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione;
- delle componenti a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (componenti tariffarie A) e le ulteriori componenti (componenti tariffarie UC);
- per le utenze localizzate in una zona rossa, è previsto che il costo di qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno sia pari a zero.
Sono inoltre azzerati i corrispettivi relativi a nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture (limitatamente alle utenze domestiche e alle strutture abitative di emergenza).
Gas naturale
Le agevolazioni previste per le utenze di gas naturale domestiche e non domestiche riguardano la non applicazione delle componenti a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione; per le utenze localizzate in una zona rossa, è previsto che il costo di qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno sia pari a zero.
Sono inoltre azzerati i corrispettivi relativi a nuove allacciamenti/attivazioni, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture (limitatamente alle utenze domestiche e alle strutture abitative di emergenza).
• SOGGETTI BENEFICIARI
Le predette agevolazioni, prorogate fino al 31 dicembre 2021, sono disposte a favore delle utenze site nel centro Italia (comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia) e nello specifico:
dei soggetti titolari di utente e forniture localizzate neo comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis D.L. 189/2016 che dichiarino entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professione o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
dei soggetti titolari di utente e forniture site nelle SAE, nei MAPRE, comprese le utente e le forniture relative ai servizi generali delle predette strutture e quelle site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai comuni e negli immobili ad uso abitato per assistenza alla popolazione;
dei soggetti titolari di utenze e forniture site in zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.
• DURATA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono riconosciute fino alla data del 31 dicembre 2021.
• PORTABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono cumulabili con il bonus elettrico e il bonus gas.
Ogni soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di sua titolarità, quanti erano quelli attivi alla data dell’evento sismico.
L’ARERA ha previsto che, nel caso in cui le utenze siano situate in unità immobiliari inagibili, il cliente che alla data dell’evento sismico fosse residente in quelle unità, può godere delle agevolazioni sia per le utenze situate nelle unità immobiliari inagibili, sia per le utenze in cui abbiamo stabilito la residenza o domicilio successivamente all’evento sismico.
Per tutta la durata delle agevolazioni, è previsto che venga applicata la tariffa domestica residente sia per l’abitazione di residenza inagibile, sia all’eventuale utenza o fornitura sita nell’unità in cui il cliente ha stabilito la residenza o il domicilio a seguito dell’evento sismico.
• COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
Per poter accedere alle agevolazioni è necessario che entro il 30 giugno 2021 i soggetti beneficiari presentino al proprio fornitore un’istanza volta al riconoscimento delle agevolazioni.
Nota: il venditore è comunque tenuto a considerare valide anche eventuali istanze pervenute successivamente al 30 giugno 2021 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti (entro il termine perentorio del 30 aprile 2021), della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale;
b) autocertificazione (solo per i soggetti beneficiari titolari di utente ad uso domestico) che l’unità immobiliare era la casa di residenza alla data dell’evento sismico;
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale relativo all’unità immobiliare;
I soggetti titolari delle utenze di energia elettrica e/o gas naturale di seguito elencate, entro 18 mesi dall’invio dell’istanza sono tenuti a presentare copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni verificatesi all’unità immobiliare e gli eventi sismici:
- utenze site in altri comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e già attive al momento del terremoto, purché il cliente dimostri, con apposita perizia, il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici;
- utenze site in altri comuni, purché il cliente dimostri con apposita perizia asseverata, che l’abitazione in cui detiene la residenza, a causa degli eventi sismici, abbia subito gravi danni e pertanto sia divenuta parzialmente o totalmente inagibile;
- utenze site nei moduli temporanei abitativi (MAP) destinati a soggetti colpiti dagli eventi sismici;
- utenze e fornitore temporanee ad uso abitativo (p.e. roulotte e camper con esclusione degli attrazionisti viaggianti), purché il cliente dimostri con apposita perizia asseverata, che l’abitazione in cui detiene la residenza, a causa degli eventi sismici, abbia subito gravi danni e pertanto sia divenuta parzialmente o totalmente inagibile.
Qualora il cliente non presenti entro il termine di 18 mesi la suddetta copia della perizia asseverata, Audax provvederà a sospendere le agevolazioni ed emettere fattura di conguaglio.
Una volta ricevuta l’istanza, il distributore competente è tenuto a i) verificare che il punto di fornitura in esame fosse attivo alla data di accadimento dell’evento sismico, ii) comunicare – tramite PEC - l’esito della verifica al fornitore entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza; iii) mettere a disposizione del fornitore un elenco aggiornato dei punti interessati dalle agevolazioni.
Nota: nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2021, venisse ripristinata l’agibilità degli immobili per i quali è richiesta la presentazione di un’istanza ai fine del riconoscimento delle agevolazioni, il soggetto interessato è tenuto a darne comunicazione al fornitore entro 30 giorni.. Il fornitore a sua volta dovrà trasmettere la comunicazione – tramite PEC – al distributore locale competente entro 15 giorni dalla data di ricevimento; entro 15 giorni il distributore competente sarà poi tenuto a sospendere il riconoscimento delle agevolazioni.
• DISPOSIZIONI SULLA FATTURAZIONE
Nel caso in cui il fornitore abbia già emesso la fattura di conguaglio, questi è tenuto a:
Nel caso in cui il fornitore, invece, non abbia già emesso la fattura di conguaglio, questi è tenuto ad emetterla entro il 31 dicembre 2021 contabilizzando le agevolazioni e, per le utenze localizzate nel centro Italia, anche rateizzando l’importo complessivo come previsto dalle nuove disposizioni normative.
• MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE FATTURE OGGETTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO
Gli importi contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi o di cui è stata sospesa l’emissione, ai sensi dell’Articolo 3 della Delibera ARERA 810/2016/R/com, nonché gli importi relativi ai consumi successivi al termine di sospensione dei pagamenti e fino all’emissione delle fatture, sono rateizzati secondo i seguenti criteri, tenendo conto delle agevolazioni previste dalla Delibera ARERA 252/2017/R/com:
- la rateizzazione delle fatture è automaticamente effettuata, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale;
- il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene: a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale; b) in base a rate non inferiori a 20,00 euro; c) per un periodo pari a 120 mesi, decorrenti dalla data della comunicazione;
- qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20,00 euro, il periodo di rateizzazione potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione di 120 mesi; in tal caso, pertanto, il piano di rateizzazione avrà durata inferiore a 120 mesi;
- nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, le disposizioni si applicano congiuntamente agli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale;
- è fatta salva la facoltà per il cliente finale, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e all’esercente la vendita del mercato libero di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale;
- il piano di rateizzazione deve essere contestuale alle fatture e deve decorrere dalla data di emissione delle medesime;
- la rateizzazione non trova applicazione qualora l’importo complessivo da rateizzare con riferimento a ciascuna fornitura sia inferiore a 50,00 euro.
• DISCIPLINA IN MATERIA DI MOROSITÀ PREGRESSA
In caso di morosità verificatasi precedentemente alle date degli eventi sismici, le discipline della morosità di cui al TIMOE e al TIMG trovano nuovamente applicazione a partire dalla data di entrata in vigore della Delibera ARERA 252/2017/R/com e comunque dopo l’emissione della fattura unica. In ogni caso il fornitore è tenuto ad inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora. Per i clienti finali dei Comuni di cui all’allegato 2-bis al decreto legge 189/16, è possibile costituire in mora il cliente solo dopo l’emissione della fattura unica.
D. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
Di seguito riportiamo i recapiti cui inviare le richieste di agevolazioni, le comunicazioni in merito al ripristino dell’agibilità dell’unità immobiliare, la comunicazione di indirizzo di spedizione rispetto a quello della fornitura colpita dal sisma:
Audax Energia S.r.l.
Via Candiolo n. 2/4 – 10048 Vinovo (TO)
Fax: 011-0122660
E-mail: info@audaxenergia.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it
Allegati
Elenco comuni del cratere
Modulo agevolazioni sisma centro Italia
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