AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CLIENTI TITOLARI DI UTENZE SITE NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI
A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AGEVOLAZIONI E SOGGETTI BENEFICIARI
Sono previste le seguenti agevolazioni:
Le predette agevolazioni, prorogate fino al 31.12.2023, sono disposte a favore:
Le predette agevolazioni, inoltre, prorogate fino alla data di richiesta di cessazione o voltura d’utenza, sono disposte a favore:
Per tutta la durata delle agevolazioni si applica la tariffa domestica residente sia all’abitazione di residenza inagibile sia all’eventuale utenza/fornitura in cui venga stabilito il solo domicilio successivamente all’evento sismico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica.
MODALITÀ DI OTTONIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
Per poter accedere alle agevolazioni è necessario che entro il 30 giugno 2021 i soggetti beneficiari presentino al proprio fornitore un’istanza volta al riconoscimento delle agevolazioni.
Nota: il venditore è comunque tenuto a considerare valide anche eventuali istanze pervenute successivamente al 30 giugno 2021 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
Il fornitore, una volta ricevuta l’istanza da parte del cliente interessato, è tenuto a trasmetterla – tramite PEC - al distributore locale contestualmente alla ricezione dell’istanza stessa.
Una volta ricevuta l’istanza, il distributore competente è tenuto a i) verificare che il punto di fornitura in esame fosse attivo alla data di accadimento dell’evento sismico,
ii) comunicare – tramite PEC - l’esito della verifica al fornitore entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza; iii) mettere a disposizione del fornitore un elenco aggiornato dei punti interessati dalle agevolazioni.
Nota: nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2021, venisse ripristinata l’agibilità degli immobili per i quali è richiesta la presentazione di un’istanza ai fine del riconoscimento delle agevolazioni, il soggetto
interessato è tenuto a darne comunicazione al fornitore entro 30 giorni. Il fornitore a sua volta dovrà trasmettere la comunicazione – tramite PEC – al distributore locale competente entro 15 giorni dalla data di ricevimento; entro 15 giorni il distributore competente sarà poi tenuto a sospendere il riconoscimento delle agevolazioni.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FATTURAZIONE
Nel caso in cui il fornitore abbia già emesso la fattura di conguaglio, questi è tenuto a:
Nel caso in cui il fornitore, invece, non abbia già emesso la fattura di conguaglio, questi è tenuto ad emetterla entro il 31.12.2021 contabilizzando le agevolazioni e, per le utenze localizzate
nel centro Italia, anche rateizzando l’importo complessivo come previsto dalle nuove disposizioni normative.
La fattura di conguaglio contabilizza anche i consumi successivi alla fine del periodo di sospensione dei pagamenti e fino all’emissione delle fatture medesime.
È fatta salva la facoltà del cliente finale di richiedere, per iscritto o in un altro modo documentabile, all’esercente l’attività di vendita di anticipare l’emissione della fattura unica.
In relazione ai clienti finali titolari di forniture site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data degli eventi sismici, per cui non è stata
dichiarata la condizione di inagibilità, le disposizioni in materia di emissione della fattura unica trovano applicazione con riferimento esclusivo alle fatture oggetto di iniziale sospensione dei termini di pagamento (art. 3 Delibera ARERA 810/2016/R/com), seppur inferiore a 6 mesi.
Nota: gli importi includono anche eventuali corrispettivi CMOR non ancora fatturati al cliente finale in applicazione della sospensione dei termini di pagamento o della fatturazione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE FATTURE OGGETTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO
Gli importi contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi o di cui è sospesa l’emissione, ai sensi dell’Articolo 3 della Delibera ARERA 810/2016/R/com, nonché gli importi relativi ai consumi successivi al termine di sospensione dei pagamenti e fino all’emissione
delle fatture, sono rateizzati secondo i seguenti criteri, tenendo conto delle agevolazioni previste dalla Delibera ARERA 252/2017/R/com:
DISCIPLINA IN MATERIA DI MOROSITÀ PREGRESSA
In caso di morosità verificatasi precedentemente alle date degli eventi sismici, le discipline della morosità di cui al TIMOE e al TIMG trovano nuovamente applicazione a partire dalla data di entrata della Delibera ARERA 252/2017/R/com e comunque dopo l’emissione della fattura unica. In ogni caso
il fornitore è tenuto ad inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora. Per i clienti finali dei Comuni di cui all’allegato 2-bis al decreto legge 189/16, è possibile costituire in mora il cliente solo dopo l’emissione della fattura unica.
SWITCHING DEI CLIENTI FINALI COLPITI DAL SISMA – CESSIONE DEL CREDITO
In caso di switching, il fornitore entrante acquista dal fornitore uscente, con le medesime procedure previste dall’art. 13 del TIMOE (cessione del credito), l’eventuale credito residuo relativo agli importi oggetto di rateizzazione,
che comprende esclusivamente gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell’ art. 3 Delibera ARERA 810/2016/R/com, ivi incluse le fatture emesse prima degli eventi sismici ma con termini
di pagamento non ancora scaduti alla data di tali eventi e, pertanto, sospesi.
Nota: il credito ceduto non comprende i crediti esistenti prima degli eventi sismici.
Come previsto dall’art. 13.5 del TIMOE, il fornitore uscente può cedere il credito residuo notificando al fornitore entrante copia della fattura o delle rate non pagate,
degli importi eventualmente riscossi, od oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti, dopo che sia stata emessa la fattura unica, ma non oltre i 3 mesi successivi la data di switching. Decorso inutilmente quest’ultimo termine, la proposta di acquisto dell’esercente la vendita entrante diviene inefficace.
Una volta ceduto il credito, il fornitore entrante provvederà a rateizzare il credito acquisito secondo le modalità sopra indicate, anche qualora il fornitore uscente abbia applicato un piano di rateizzazione migliorativo.
Tuttavia, la rateizzazione non si applica nei seguenti casi: a) per gli rateizzati ma non ancora saldati, i cui termini di pagamento risultino già decorsi al momento dell’esecuzione dello switching; b) per gli importi per
cui il fornitore uscente abbia già presentato l’istanza di riconoscimento dei crediti non riscossi alla CSEA (art. 23 Delibera ARERA 252/2017/R/com).
Nota: in caso di switching di clienti finali per cui è previsto il riconoscimento delle agevolazioni previa presentazione di apposita istanza, il distributore locale competente dovrà trasmettere al fornitore entrante le informazioni necessarie alla fatturazione delle agevolazioni entro il 5° giorno lavorativo successivo alla data di switching.
CLIENTI BENEFICIARI DEL BONUS SOCIALE (ELETTRICO – GAS)
Per i clienti beneficiari di bonus sociale, rientranti nella categoria di clienti sopra indicati (beneficiari delle agevolazioni in maniera automatica) sono sospesi fino al termine della sospensione dei pagamenti e/o della fatturazione, gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo di cui all’articolo 5,
comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com (ossia rinnovo entro il mese n-1, dove n è l’ultimo dei dodici mesi di durata del riconoscimento del bonus sociale).
AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE UTENZE E FORNITURE SITE NELLE SAE E NEI MAPRE
Con specifico riferimento alle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, le agevolazioni sono riconosciute ai soggetti beneficiari nell’ambito del normale ciclo di fatturazione, a partire dal primo giorno utile successivo a quello di emissione della fattura di conguaglio, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, e comunque a far data dal 1 gennaio 2022.
Gli esercenti l’attività di vendita e i gestori del SII (Sistema Informativo Integrato) sospendono le agevolazioni spettanti a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, solo a seguito della richiesta di cessazione o voltura d’utenza, fatta eccezione per i casi di voltura mortis causa.
I soggetti beneficiari dei CAS (contributi autonoma sistemazione), che dovessero eventualmente subentrare, a seguito delle prestazioni di cessazione o voltura, nella titolarità delle utenze e site nelle SAE e nei MAPRE, devono trasmettere agli esercenti l’attività di vendita e ai gestori del SII apposita istanza entro trenta giorni dal trasferimento nella struttura abitativa di emergenza, contenente - ai fini del riconoscimento delle agevolazioni – l’autocertificazione che la struttura abitativa di emergenza è stata assegnata dal Comune o altro ente pubblico in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
A seguito del ricevimento dell’istanza le agevolazioni vengono applicate a favore dei nuovi soggetti beneficiari dalla data della voltura o del subentro.
Qualora il soggetto titolare delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, sia il Comune (ovvero un altro ente pubblico), e solo nei casi in cui l’alloggio di emergenza cambi beneficiario e il nuovo soggetto non risulti destinatario delle agevolazioni previste a seguito degli eventi sismici, il medesimo Comune (ovvero un altro ente pubblico) trasmette agli esercenti l’attività di vendita e ai gestori del SII apposita comunicazione di sospensione delle agevolazioni a decorrere dalla data del subentro.
> ELENCO COMUNI DEL CRATERE EX ALLEGATI 1, 2 E 2BIS D.L. 189/2016
REGIONE ABRUZZO
Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottubre 2016
Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
REGIONE LAZIO
Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
REGIONE MARCHE
Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
REGIONE UMBRIA
Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
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