A. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
· SOGGETTI BENEFICIARI
Con l’emanazione della deliberazione 587/2018/R/com, l'ARERA ha disposto, per i soggetti titolari di forniture di energia elettrica e di gas naturale attive alla data del 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio e colpiti dall’evento sismico, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture.
· PERIODO DI SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze di energia elettrica e di gas naturale attive alla data del 21 agosto 2017 è prevista fino al 31 gennaio 2020.
La sospensione dei pagamenti riguarda anche i) le fatture emesse ma non ancora scadute alla data dell’evento sismico; ii) i costi relativi a prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione, contributi di allacciamento delle forniture.
Il cliente finale ha facoltà di esprimere per iscritto la volontà di non avvalersi dei benefici, tuttavia non è previsto il rimborso o la restituzione delle somme già versate.
· COME RICHIEDERE IL BENEFICIO
Al fine di ottenere la sospensione dei termini di pagamento, i soggetti interessati devono presentare al venditore: i) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 455/200) sullo stato di inagibilità immobiliare in cui è situata l’utenza (fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda); ii) gli elementi identificati del contratto, compresa la tipologia di contratto.
In caso di ripristino della situazione di inagibilità, il cliente è tenuto a darne comunicazione al fornitore entro 30 giorni dalla data di ripristino.
· MOROSITÀ
Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, per l’intero di sospensione, non viene applicata la disciplina relativa alle sospensioni per morosità (ai sensi della Del. 258/2015/R/com – TIMOE e Del. ARG/gas 99/11 - TIMG), anche nel caso in cui la morosità fosse pregressa al 21 agosto 2017.
Le stesse disposizione sono previste anche nel caso in cui sia possibile una diminuzione di potenza ai sensi del TIMOE.
B. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
La delibera ARERA 429/2020/R/com, ha previsto l’estenzione delle agevolazioni tariffarie, di seguito elencate, anche per i soggetti titolari delle forniture site nei comuni di Casamicciola Terme – Lacco Ameno e Forio, che siano risultate attive alla data del 21.08.2017, fermo restando quanto già pagato alla data del 15.08.2020.
Energia elettrica:
Le agevolazioni previste per le utenze di energia elettrica domestiche riguardano la non applicazione:
- delle componenti tariffarie relative ai costi per il servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica valide per l’anno 2016;
- delle componenti tariffarie relative ai costi per l’erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica valida dal 1 gennaio 2017;
- delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (componenti tariffarie A) e le ulteriori componenti (componenti tariffarie UC);
- per le utenze localizzate in una zona rossa, è previsto che il costo di qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno sia pari a zero.
È applica invece la componente di dispacciamento (DispBT).
Le agevolazioni previste per le utenze di energia elettrica non domestiche riguardano la non applicazione:
- della componente tariffaria a copertura dei costi di trasmissione;
- delle componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione;
- delle componenti a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (componenti tariffarie A) e le ulteriori componenti (componenti tariffarie UC);
- per le utenze localizzate in una zona rossa, è previsto che il costo di qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno sia pari a zero.
Sono inoltre azzerati i corrispettivi relativi a nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture (limitatamente alle utenze domestiche e alle strutture abitative di emergenza).
Gas naturale:
Le agevolazioni previste per le utenze di gas naturale domestiche e non domestiche riguardano la non applicazione delle componenti a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione; per le utenze localizzate in una zona rossa, è previsto che il costo di qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno sia pari a zero.
Sono inoltre azzerati i corrispettivi relativi a nuove allacciamenti/attivazioni, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture (limitatamente alle utenze domestiche e alle strutture abitative di emergenza).
· SOGGETTI BENEFICIARI E ISTANZA DI RICONOSCIMENTO
Le predette agevolazioni, prorogate fino al 31.12.2021, sono disposte a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nei comuni di Casamicciola Terme Lacco Ameno e Forio, attive alla data del 21.08.2017, che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e all’INPS territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.
Per poter accedere alle agevolazioni è necessario che entro il 30 GIUGNO 2020 i soggetti beneficiari presentino al proprio fornitore un’istanza volta al riconoscimento delle agevolazioni.
Nota:il venditore è comunque tenuto a considerare valide anche eventuali istanze pervenute successivamente al 30 giugno 2021 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notoriob, resa ai sensi del DPR 445/2000, , dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale;
b) autocertificazione (solo per i soggetti beneficiari titolari di utente ad uso domestico) che l’unità immobiliare era la casa di residenza alla data dell’evento sismico;
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale relativo all’unità immobiliare.
Il fornitore, una volta ricevuta l’istanza da parte del cliente interessato, è tenuto a trasmetterla – tramite PEC - al distributore locale contestualmente alla ricezione dell’istanza stessa.
Una volta ricevuta l’istanza, il distributore competente è tenuto a i) verificare che il punto di fornitura in esame fosse attivo alla data di accadimento dell’evento sismico, ii) comunicare – tramite PEC - l’esito della verifica al fornitore entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza; iii) mettere a disposizione del fornitore un elenco aggiornato dei punti interessati dalle agevolazioni.
Nota:nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2021, venisse ripristinata l’agibilità degli immobili per i quali è richiesta la presentazione di un’istanza ai fine del riconoscimento delle agevolazioni, il soggetto interessato è tenuto a darne comunicazione al fornitore entro 30 giorni. Il fornitore a sua volta dovrà trasmettere la comunicazione – tramite PEC – al distributore locale competente entro 15 giorni dalla data di ricevimento; entro 15 giorni il distributore competente sarà poi tenuto a sospendere il riconoscimento delle agevolazioni.
· DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FATTURAZIONE
Nel caso in cui il fornitore abbia già emesso la fattura di conguaglio, questi è tenuto a:
i. sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fatture di conguaglio emessa, al fine di consentire ai clienti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all’emissione di una nuova fattura di conguaglio ricalcolata secondo le nuove disposizioni normative
ii. non procedere all’applicazione della disciplina della morosità (di cui al TIMOE e TIMG) in relazione ad eventuali rate non pagate
Nel caso in cui il fornitore, invece, non abbia già emesso la fattura di conguaglio, questi è tenuto ad emetterla entro il 31.12.2021 contabilizzando le agevolazioni e, per le utenze localizzate nel centro Italia, anche rateizzando l’importo complessivo come previsto dalle nuove disposizioni normative.
C. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
Di seguito riportiamo i recapiti cui inviare le richieste di agevolazioni, le comunicazioni in merito al ripristino dell’agibilità dell’unità immobiliare, la comunicazione di indirizzo di spedizione rispetto a quello della fornitura colpita dal sisma:
Audax Energia S.r.l.
Via Candiolo n. 2/4 – 10048 Vinovo (TO)
Fax: 011-0122660
E-mail: info@audaxenergia.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it
Allegati
Modulo agevolazioni sisma Ischia
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