La delibera 463/2016/R/com (TIF) così come modificata dalle deliberazioni 738/2016/R/com e 555/2017/R/com, nella versione in vigore dal 01.01.2018, detta le regole applicabili dai fornitori di energia elettrica e gas naturale in tema di fatturazione.
Il sistema di fatturazione di Audax Renewables rispetta già molte delle disposizioni introdotte dal TIF (ad esempio: frequenza di fatturazione, termini di emissione e computo delle sole competenze antecedenti al giorno di emissione); per altre prescrizioni, invece, è stato necessario un adeguamento.
Di seguito riportiamo gli aspetti più importanti della deliberazione TIF citata, precisando che le condizioni contrattuali da Lei sottoscritte restano valide:
FREQUENZA DI FATTURAZIONE
Le fatture di periodo sono emesse con la frequenza di seguito indicata
Energia elettrica
Tipologia di clienti | Frequenza di fatturazione |
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | Mensile |
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW | Bimestrale |
Clienti domestici | Bimestrale |
Gas Naturale
a) PDR per cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero
Tipologia di clienti | Frequenza di fatturazione |
Fino a 500 Smc/anno | Almeno quadrimestrale |
Superiore a 500 e fino a 1.500 Smc/anno | Bimestrale |
Superiore a 1.500 e fino a 5.000 Smc/anno | Bimestrale |
Superiore a 5.000 Smc/anno | Mensile |
b) PDR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero
Tipologia di clienti | Frequenza di fatturazione |
Qualsiasi livello di consumo | Mensile |
Ciascuna fattura deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
UTILIZZO DEI DATI DI MISURA
La normativa stabilisce che ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, è necessario che il venditore utilizzi i dati di misura rispettando il seguente ordine:
1) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione;
2) autoletture comunicate dal cliente finale;
3) dati di misura stimati
AUTOLETTURA
Il venditore, in aggiunta a quanto previsto dall’Allegato A alla deliberazione ARERA 501/2015/R/com (Bolletta 2.0), è tenuto ad informare ciascun cliente, almeno una volta l’anno in merito a: i) la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale, ii) le modalità per effettuare l’autolettura, iii) le modalità di utilizzo del dato di autolettura in fattura.
FATTURA DI CHIUSURA
Il venditore è tenuto a recapitare la fattura di chiusura entro sei settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, pertanto al fine di rispettare il suddetto termine, il venditore stesso procede con l’emissione considerando i seguenti termini:
a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane, qualora nel contratto sia prevista l’emissione della fattura in formato elettronico;
b) l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane, nei casi in cui non sia prevista l’emissione della fattura in formato elettronico.
Per la redazione della fattura di chiusura sono utilizzati i dati di misura messi a disposizione dal distributore locale al momento della cessazione della fornitura, rispettando l’ordine di priorità di seguito riportato:
i) dati di misura effettivi messi a disposizione dal distributore locale;
ii) autoletture comunicate dal cliente finale;
iii) dati di misura stimati.
In caso di impossibilità a reperire i dati di misura il fornitore comunque emettere una fattura entro il termine di sei settimane; sulla suddetta fattura è accreditato l’importo del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale e, inoltre vengono indicati consumi stimati con la chiara precisazione che la fattura in questione non costituisce fattura di chiusura e che verrà emessa la corretta fattura di chiusura non appena il distributore locale metterà a disposizione i dati di misura.
INDENNIZZI AUTOMATICI
La deliberazione TIF prevede i seguenti tipi di indennizzi:
a) indennizzo automa a carico del venditore per ritardi di emissione delle fatture: nel caso in cui il venditore emettesse la fattura di periodo oltre il termine di 45 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del periodo di riferimento, lo stesso riconosce un indennizzo automatico al cliente finale sulla prima fattura utile con i seguenti valori:
- 6,00 euro qualora la fattura fosse emessa con un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine dei 45 giorni;
- 6,00 euro più una maggiorazione di 2,00 euro ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20,00 euro (in caso di ritardo fino a 45 giorni di ritardo successivi al termine inziale di 45 giorni);
- 40,00 euro qualora il venditore emettesse la fattura in un tempo compreso tra i 46 e i 90 giorni solari decorrenti dal termine iniziale di 45 giorni;
- 60,00 euro qualora la fattura venisse emessa in un tempo superiore ai 90 giorni solari decorrenti dal termine iniziale di 45 giorni.
b) indennizzo automatico a carico dell’impresa di distribuzione: nel caso in cui il distributore locale di energia elettrica, relativamente ai clienti trattate per fasce (F1, F2 e F3), abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per due mesi consecutivi, il distributore locale stesso riconosce al cliente finale un indennizzo automatico pari a 10,00 euro che verrà riconosciuto attraverso il fornitore tramite accredito sulla prima fattura utile.
c) indennizzo automatico a carico del venditore per ritardi nell’emissione della fattura di chiusura: nel caso in cui il venditore emetta la fattura di chiusura oltre i termini di sei settimane dalla data di cessazione della fornitura, il venditore stesso, nella fattura di chiusura medesima, riconosce:
- 4,00 euro nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura;
- 4,00 euro più una maggiorazione di 2,00 euro ogni dieci giorni solari ulteriori di ritardo fini ad un massimo di 22,00 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
d) indennizzo automatico a carico dell’impresa di distribuzione: nel caso in cui il distributore locale di gas naturale e di energia elettrica, che metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (ad esclusione del cambio venditore diverso da sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna attivi e da switching), non fornisca i dati di misura decorso un tempo superiore a trenta giorni dalla cessazione, è tenuto a riconoscere al cliente finale l’importo pari a 35,00 euro; il suddetto importo è accreditato sulla prima fattura utile tramite il venditore.
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