A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), art. 1 commi 4-10;
B. OGGETTO DELLA PRESCRIZIONE
Oggetto della prescrizione sono gli importi relativi a ricalcoli/conguagli di consumi riferiti ad un
periodo superiore ai 24 mesi, contenuti in fatture di energia elettrica e/o gas naturale con data
di scadenza successiva:
C. SOGGETTI DELLA PRESCRIZIONE
I Clienti finali che possono eccepire la prescrizione biennale sono:
N.B. Sono esclusi: i) i clienti finali multisito qualora abbiano anche solo un punto non connesso in bassa tensione o abbiano consumi annui superiori a 200.000 Smc, ii) le forniture per le P.A.
D. LEGGE DI BILANCIO 2018
L’articolo 1, commi 4-10 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) stabilisce che il diritto al
corrispettivo si prescrive in 2 anni (c.d. prescrizione breve), pertanto qualora il venditore emetta
una fattura che contenga conguagli di consumi riferiti ad un periodo maggiore di due anni, il
cliente finale ha diritto ad eccepire la prescrizione e pertanto non pagare gli importi oggetto di
prescrizione.
La Legge di Bilancio 2018, prevede, altresì, che in caso di emissione di fatture a debito nei
riguardi del cliente, per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorità
garante per la concorrenza e il mercato – AGCM abbia aperto un procedimento per
l’accertamento di violazioni del codice del consumo (violazioni in merito alle modalità di
rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dal venditore), il
cliente stesso che abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste
dall’ARERA (deliberazione 413/20136/R/com), ha diritto alla sospensione del pagamento finché
non sia stata verificata la legittimità della condotta del venditore, che comunque ha l’obbligo di
comunicare al cliente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti.
Qualora, all’esito della verifica del procedimento dell’AGCM, si accertasse l’indebito conguaglio,
il cliente ha diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati.
N.B. Il cliente non ha diritto ad eccepire la prescrizione nel caso in cui si accerti che la
mancata/erronea rilevazione dei consumi derivi da responsabilità accertata del cliente stesso.
E. DELIBERA 97/2018/R/com
Nel caso di emissione di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo 2018,
contenenti ricalcoli/conguagli di consumi effettuati oltre i 24 mesi, il cliente potrà eccepire la
prescrizione biennale e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.
Il venditore è tenuto ad informare il cliente della possibilità di eccepire la prescrizione
contestualmente all'emissione della fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto
alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i
conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti
a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo
al venditore e qualora l’AGCM abbia aperto un procedimento nei confronti di quest'ultimo; il
cliente, inoltre, avrà diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il
procedimento AGCM si concluda con l'accertamento di una violazione.
La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge
di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di
fatturazione, così come previsto nella Delibera ARERA 463/2016/R/com - TIF.
Nel caso in cui il cliente non eccepisca la prescrizione nei termini e non provveda nemmeno a
pagare gli importi fatturati, il venditore ha comunque facoltà di agire mediante gli ordinari
rimedi normativi e regolatori a tutela del proprio credito.
F. DELIBERA 569/2018/R/com
A partire dal 1° gennaio 2019 anche per le bollette del gas naturale, nei casi di rilevanti ritardi
nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente può eccepire la
prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
Il venditore è tenuto ad emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi
per consumi risalenti a più di 2 anni, o in alternativa, deve evidenziare in maniera chiara e
comprensibile tali importi presenti nella fattura contenente anche gli importi per consumi più
recenti di 2 anni. Il venditore è altresì tenuto ad informare il cliente della possibilità di eccepire
gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di
non pagare.
Gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel
caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di
addebito.
Nel caso di presunta responsabilità del ritardo di fatturazione di consumi risalenti a più di due
anni attribuibile al cliente, invece, il venditore dovrà indicare nella bolletta l'ammontare degli
importi relativi a tali consumi - che devono essere pagati -, nonché i motivi della presunta
responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore. Qualora il
venditore rinunciasse autonomamente ai crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne
adeguata informativa al cliente.
DELIBERA 603/2021/R/com
Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata
la prescrizione, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli
dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni.
A tal fine il venditore può, in alternativa, emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti
a più di due anni, oppure dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di
una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.
Il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
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